Agevolazioni IRAP per il Terzo settore (art. 81 LR n. 3 del 31.1.24) - Regione Sicilia
REGIONAL — Sicilia · scadenza 31/12/2030
Agevolazioni IRAP per il Terzo settore (art. 81 LR n. 3 del 31.1.24) - Regione Sicilia Importo: 0,01 €
Scadenza: 31/12/2030
Fonte: incentivi_gov_it
Tipo: REGIONAL
Regione: Sicilia (ITG1)
Pagina ufficiale: Apri la scheda sulla fonte ufficiale
Apertura: 2024-01-01T00:00:00
Settore: Altri servizi
Ambiti: Inclusione sociale
Dimensioni impresa: Grande Impresa
Tipologia soggetto: Cooperative/Associazioni Non Profit
Soggetto agevolato: Agenzia delle Entrate
Forma di supporto: Agevolazione fiscale
Costi ammessi: Spese generali/altri oneri
Costo minimo: 0
Costo massimo: 300000
Multibando: 0
Regolamento principale: Art. 81 "Disposizioni in favore di enti del terzo settore"
Regole attuative: Art. 81 "Disposizioni in favore di enti del terzo settore"
Descrizione:
Cos'è L'incentivo, in attuazione dell'articolo n. 81 della Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, riguarda l'esenzione IRAP ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera anche nelle seguenti ipotesi:a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri. A chi si rivolge L'agevolazione è rivolta ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri. Cosa prevede L'agevolazione consiste nell'esenzione IRAP in "de minimis" di cui:a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";oppureb) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.".